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		<title>LAVORO &#8211; Indennità di disoccupazione ordinaria</title>
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		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 13:56:32 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[L&#8217;INPS, con la circolare n. 20 del 3 febbraio 2012, ha determinato in euro 931,28 ed euro 1.119,32 gli importi massimi mensili dell’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, per l&#8217;Anno 2012, ad Si ricorda che la pressentazione della domanda di disoccupazione ordinaria deve essere presentata entro 68 giorni dalla data del licenziamento, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;INPS, con la circolare n. 20 del 3 febbraio 2012, ha determinato in euro 931,28 ed euro 1.119,32 gli importi massimi mensili dell’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, per l&#8217;Anno 2012, ad</p>
<p>Si ricorda che la pressentazione della domanda di  disoccupazione ordinaria deve essere presentata entro 68 giorni dalla data del licenziamento, anche se a questo fa seguito il periodo di preavviso non lavorato.</p>
<p>(Avv. Gian Paolo Valcavi)</p>
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		<title>FISCO &#8211; Opponibilità delle movimentazioni del c/c</title>
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		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 12:18:38 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[La Sezione V della Corte di Cassazione con la sentenza n. 625 del 18 gennaio 2012 ha emanato un’importante pronuncia che legittima l’utilizzo da parte dell’Amministrazione Finanziaria dei dati relativi ai conti correnti bancari del contribuente, considerati valida prova presuntiva e non più presunzioni semplici. La Corte afferma che soltanto la dimostrazione analitica che ogni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Sezione V della Corte di Cassazione con la sentenza n. 625 del 18 gennaio 2012 ha emanato un’importante pronuncia che legittima l’utilizzo da parte dell’Amministrazione Finanziaria dei dati relativi ai conti correnti bancari del contribuente, considerati valida prova presuntiva e non più presunzioni semplici.</p>
<p>La Corte afferma che soltanto la dimostrazione analitica che ogni singolo movimento bancario sia estraneo all’attività d’impresa blocca la presunzione che tutte le operazioni registrate sul c.c. siano imponibili, restando  a carico del contribuente l’onere della prova contraria.</p>
<p>Il contribuente quindi, per evitare la tassazione, deve dimostrare  in maniera specifica ed analitica la non riferibilità dei singoli movimenti bancari ad operazioni imponibili, provando che ciascuna delle operazioni effettuate in conto corrente sia estranea a fatti rilevanti per il Fisco.</p>
<p>(Dott. Giovanni Bombaglio)</p>
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		<title>LAVORO &#8211; Art. 18 &#8211; Rinuncia alla reintegra e obbligo contributivo</title>
		<link>http://www.bsva.it/lavoro-art-18-rinuncia-alla-reintegra-e-obbligo-contributivo</link>
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		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 19:06:49 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 161 dell&#8217;11 gennaio 2012, ha chiarito che nessun obbligo contributivo grava sul datore di lavoro ove, in seguito all&#8217;ordine di reintegra pronunciato gidizialmente, il lavoratore rinunci alla reintegra. (Avv. Gian Paolo Valcavi)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 161 dell&#8217;11 gennaio 2012, ha chiarito che nessun obbligo contributivo grava sul datore di lavoro ove, in seguito all&#8217;ordine di reintegra pronunciato gidizialmente, il lavoratore rinunci alla reintegra.</p>
<p>(Avv. Gian Paolo Valcavi)</p>
]]></content:encoded>
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		<title>LAVORO &#8211; Art. 18 S.L. &#8211; Risarcimento del danno e trattamento pensionistico</title>
		<link>http://www.bsva.it/lavoro-art-18-s-l-risarcimento-del-danno-e-trattamento-pensionistico</link>
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		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 18:58:18 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[La Surema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1462/2012, ha nuovamente (si veda la sentenza n. 13871/2007) chiarito che il risarcimento del danno medio tempore patito dal lavoratore, in caso di licenziamento illegittimo, non può essere limitato alle retribuzioni maturate tra la data del licenziamento e quello del pensionamento, nè che le somme così [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Surema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1462/2012, ha nuovamente (si veda la sentenza n.  13871/2007) chiarito che il risarcimento del danno medio tempore patito dal lavoratore, in caso di licenziamento illegittimo, non può essere limitato alle retribuzioni maturate tra la data del licenziamento e quello del  pensionamento, nè che le somme così percepite vadano detratte, quale aliunde perceptum.</p>
<p>Il risarcimento del danno deve, infatti, “coprire” anche i periodi successivi al pensionamento, poiché il trattamento pensionistico non ha natura retributiva e non può essere sottratto dal risarcimento spettante.</p>
<p>(Avv. Gian Paolo Valcavi)</p>
]]></content:encoded>
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		<title>LAVORO &#8211; Proroghe al 31.12.2012</title>
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		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 12:44:39 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[Highlights]]></category>

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		<description><![CDATA[Con il decreto c.d. &#8220;Milleproroghe&#8221;, approvato il 23 dicembre 2011,  sono state prorogati a tutto il 2012 alcuni interventi in materia di ammortizzatori sociali – previsti dall’art. 19 del d.l. n. 185/2008 – che scadevano il 31 dicembre 2011. In particolare, sono prorogati: la concessione dell’indennità di disoccupazione con requisiti normali agli apprendisti sospesi o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con il decreto c.d. &#8220;Milleproroghe&#8221;, approvato il 23 dicembre 2011,  sono state prorogati a tutto il 2012 alcuni interventi in materia di ammortizzatori sociali – previsti dall’art. 19 del d.l. n. 185/2008 – che scadevano il 31 dicembre 2011.</p>
<p>In particolare, sono prorogati:</p>
<ul>
<li>la concessione dell’indennità di disoccupazione con requisiti normali agli apprendisti sospesi o licenziati;</li>
<li>la liquidazione, in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, di una somma in un’unica soluzione (c.d. <em>“prestazione una</em><em> tantum”</em>);</li>
<li>la possibilità di prestazioni di lavoro accessorio, in tutti  		i settori produttivi, compresi gli enti locali, e nel limite massimo di  		3.000 euro per anno solare, da parte dei percettori di prestazioni  		integrative del salario o di sostegno al reddito.</li>
</ul>
<p>(Avv. Gian Paolo Valcavi)</p>
]]></content:encoded>
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		<title>AMMINISTRATIVO &#8211; Giudizio di ottemperanza &#8211; condanna generica, inammissibilità</title>
		<link>http://www.bsva.it/amministrativo-giudizio-di-ottemperanza-condanna-generica-inammissibilita</link>
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		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 19:39:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gpv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

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		<description><![CDATA[Il Consiglio di Stato, sez. VI, con la sentenza 21 dicembre 2011 n. 6773, ripercorre la genesi del giudizio di ottemperanza, affermando che lo stesso è nato come necessario complemento a una tutela giudiziale dei diritti soggettivi, che il giudice ordinario da solo non era in grado di assicurare se non parzialmente, dovendosi limitare ad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il <strong>Consiglio di Stato, sez. VI, con la sentenza 21 dicembre 2011 n. 6773</strong>, ripercorre la genesi del giudizio di ottemperanza, affermando che lo stesso è nato come necessario  complemento a una tutela giudiziale dei diritti soggettivi, che il giudice  ordinario da solo non era in grado di assicurare se non parzialmente, dovendosi  limitare ad emettere sentenze dichiarative dell’illegittimità dell’atto  amministrativo, mentre ogni altra misura, ancorché necessaria  per rendere effettiva la restaurazione della situazione soggettiva <em>qua  ante</em>, era rimessa alla concreta disponibilità di quella stessa  amministrazione autrice dell’atto che aveva ingenerato la contesa.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato auspica <em>&#8220;che, per  ricondurre a razionalità il sistema ed evitare che di una stessa vicenda  contenziosa siano chiamati ad occuparsi giudici appartenenti a diversi plessi  giurisdizionali (nella specie, il giudice ordinario in sede cognitoria e il  giudice amministrativo in sede di giudizio di ottemperanza), in una prospettiva  <em>de iure condendo</em> sia auspicabile l’attribuzione allo stesso giudice  ordinario di uno strumento assimilabile al giudizio di ottemperanza (rilevatosi  come strumento di particolare efficacia, malleabile in relazione alle concrete  esigenze di tutela del creditore nei confronti della pubblica amministrazione),  atto a vincere l’inerzia della pubblica amministrazione nell’attuazione del  giudicato ordinario, qualora sia necessario porre in essere – in via  complementare, aggiunta e/o alternativa al procedimento espropriativo del codice  di procedura civile, a scelta del creditore – operazioni materiali e/o atti  giuridici (quali attività di liquidazione ed emissioni di ordinativi di  pagamento), oppure, con riferimento a singole specifiche fattispecie dedotte in  giudizio, sin’anche attività provvedimentali&#8221;</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;auspicio del Consiglio di Stato pare in un&#8217;ottica più deflattiva che di effettiva necessità giurisdizionale, posto che lo strumento esiste e la duplicazione dello stesso non sembra avere particolare utilità.</p>
<p style="text-align: justify;">La sentenza, oltre a offrire il pensiero del Giudice Amministrativo sull&#8217;evoluzione che dovrebbe avere il giudizio di ottemperanza, afferma che secondo consolidato orientamento  della Corte di Cassazione in materia giuslavoristica e previdenziale, la  sentenza di condanna generica (ovvero quella con la quale il giudice abbia dichiarato il diritto di un soggetto a ottenere spettanze retributive, pensionistiche o risarcitorie e abbia  condannato il terzo al pagamento dei relativi  arretrati &#8220;<em>nei modi e nella misura di legge</em>&#8221; oppure &#8220;<em>con la decorrenza  di legge</em>&#8220;, senza precisare in termini monetari l’ammontare del credito  complessivo già scaduto o quello dei singoli ratei già maturati) non costituisce valido titolo esecutivo (per difetto del  requisito di liquidità del diritto portato dal titolo esecutivo <em>ex</em> art.  474 c.p.c.), qualora la misura della prestazione spettante all’interessato, non sia suscettibile di quantificazione mediante semplici operazioni aritmetiche  eseguibili sulla base di elementi di fatto contenuti nella medesima sentenza, ma debba essere effettuata per mezzo di ulteriori accertamenti giudiziali previa  acquisizione dei dati istruttori necessari.</p>
<p style="text-align: justify;">In tale ipotesi il creditore non potrà agire <em>in executivis</em>, ma dovrà <em>&#8220;richiedere la liquidazione  in un distinto successivo giudizio dinnanzi al giudice munito di giurisdizione  (v. in tal senso, <em>ex plurimis</em>, Cass. Sez. Lav. 29 ottobre 2003, n. 16259;  Cass. Sez. Lav. 23 aprile 2009, n. 9693; Cass. Sez. Lav. 11 giugno 1999, n.  5784)&#8221;</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Da tale premessa il Consiglio di Stato trae la conclusione che in caso di condanna generica, il giudizio di ottemperanza, laddove vi sia la necessità di <em>&#8220;accertamenti in diritto o in fatto implicanti il rinnovato esercizio di poteri  cognitori, onde determinare i criteri di quantificazione delle residue spettanze  retributive reclamate dagli istanti, la relativa deduzione è inammissibile nella  presente sede, dovendo le parti adire il giudice della cognizione, munito di  giurisdizione&#8221;</em>.</p>
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		<item>
		<title>CONTRATTO DI RETE: PARTI, OGGETTO, FORMA</title>
		<link>http://www.bsva.it/contratto-di-rete-parti-oggetto-forma</link>
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		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 19:41:48 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

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		<description><![CDATA[Pubblichiamo un approfondimento sul contratto di rete: le parti, il suo oggetto, la forma che lo stesso deve avere. 2011.12.10_contratto rete]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pubblichiamo un approfondimento sul contratto di rete: le parti, il suo oggetto, la forma che lo stesso deve avere.</p>
<p><a href="http://www.bsva.it/wp-content/uploads/2011/12/2011.12.10_contratto-rete.pdf">2011.12.10_contratto rete</a></p>
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		<title>AMMINISTRATIVO – Risarcimento danni – Pregiudiziale amministrativa – Comunicazione informale all’Amministrazione</title>
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		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 19:44:13 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Con la sentenza 29 novembre 2011 n. 6296, la V sezione del Consiglio di Stato torna sul tema della pregiudiziale amministrativa dopo la sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 3/2011, affermando che la domanda di ristoro di un danno patrimoniale proposta prima dell’entrata in vigore del D. Lgs. 104/10, derivante dalla lesione dell’interesse pretensivo diretto ad ottenere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Con la sentenza 29 novembre 2011 n. 6296, la V sezione del Consiglio di Stato torna sul tema della pregiudiziale amministrativa dopo la sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 3/2011, affermando che la domanda di ristoro di un danno patrimoniale proposta prima dell’entrata in vigore del D. Lgs. 104/10, derivante dalla lesione dell’interesse pretensivo diretto ad ottenere una concessione edilizia proposta entro il termine quinquennale di prescrizione ai sensi dell’art. 2947 cod. civ., è da considerarsi , pure in assenza della previa domanda di annullamento dell’atto lesivo, ammissibile.</p>
<p style="text-align: justify;">L’Amministrazione resistente aveva sostenuto che la mancata impugnazione dell’atto lesivo fosse da considerarsi come fatto valutabile ai sensi dell’art. 1227 cod. civ. al fine di escludere la risarcibilità dei danni che, “secondo un giudizio causale ipotetico prognostico, sarebbero stati evitati attraverso una tempestiva impugnazione ed una richiesta cautelare di sospensione dell’atto lesivo”.</p>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia, il Consiglio di Stato, premettendo che il parametro dell’”ordinaria diligenza” a carico del cittadino sia, alla luce dell’interpretazione fornitane dalla decisione dell’Adunanza Plenaria n.3/2011, da desumere &#8220;non solo della mancata impugnazione del provvedimento dannoso, ma anche dell’omessa attivazione di altri rimedi potenzialmente idonei ad evitare il danno, quali la via dei ricorsi amministrativi e l’assunzione di atti di iniziativa finalizzati alla stimolazione dell’autotutela amministrativa (cd. invito all’autotutela)&#8221;, ha concluso ritenendo che non sia esigibile, affinchè il comportamento del creditore sia ritenuto conforme all’ordinaria diligenza, il necessario esperimento da parte sua degli ordinari rimedi giurisdizionali di impugnazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo il Consiglio di Stato è sufficiente che “l’amministrazione sia stata messa in condizione, tramite un apposito &#8220;avviso di danno&#8221; consistente nell’invito all’autotutela, di ritornare sul proprio atto, assolvendo, in un regime di risarcibilità della lesione dell’interesse legittimo, l’obbligo (o, meglio, l’onere) di annullamento d’ufficio dell’atto illegittimo (art. 21-nonies l.n. 241 del 1990), al fine di evitare di incorrere nella condanna al risarcimento del danno anche per le spese ulteriori sostenute dal privato (Cass. Sez. III, 3 marzo 2011, n. 5120)”.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, in presenza di una comunicazione all’amministrazione nella quale il cittadino illustra analiticamente le ragioni per le quali ritiene il provvedimento illegittimo, dando avviso degli &#8220;ingenti danni economici&#8221; subendi dalla mancata rimozione dell’atto, l’onere dell’ordinaria diligenza risulta assolto.</p>
<p style="text-align: justify;">(Avv. Paolo Moroni)</p>
]]></content:encoded>
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		<title>AMMINISTRATIVO – Risarcimento danni – omessa pronuncia – riproposizione della domanda</title>
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		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 19:42:45 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Con la sentenza 2 dicembre 2011 n. 6369, la III^ sezione del Consiglio di Stato si uniforma alla giurisprudenza della Corte di Cassazione in tema omessa pronuncia su una domanda da parte del giudice adito. Secondo il Consiglio di Stato la domanda risarcitoria ha una propria autonomia e individualità rispetto alla domanda impugnatoria, per la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Con la sentenza 2 dicembre 2011 n. 6369, la III^ sezione del Consiglio di Stato si uniforma alla giurisprudenza della Corte di Cassazione in tema omessa pronuncia su una domanda da parte del giudice adito.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo il Consiglio di Stato la domanda risarcitoria ha una propria autonomia e individualità rispetto alla domanda impugnatoria, per la diversità dei presupposti di fatto e di diritto sulla quale si fonda; il giudice è quindi tenuto a pronunziarsi su di essa ai fini della esatta corrispondenza tra il decisum e il petitum e, in assenza di una pronunzia espressa, non può considerasi formato il giudicato sulla domanda, salvi i casi di reiezione implicita o in ipotesi, di assorbimento a seguito della decisione di altra domanda.</p>
<p style="text-align: justify;">In tale evenienza vale il principio da tempo formulato dalla giurisprudenza secondo il quale, qualora il giudice ometta di pronunziarsi su una delle domande proposte e non ricorrano gli estremi per una sua reiezione implicita, deve sempre riconoscersi alla parte che aveva formulato la domanda, di coltivare la domanda nell’ambito di un separato giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, infatti, &#8220;.. la parte ha la facoltà alternativa di fare valere la omissione in sede di gravame o di riproporre la domanda in separato giudizio posto che la presunzione di rinuncia di cui all&#8217;art. 346 c.p.c. ha valore meramente processuale e non anche sostanziale; ne consegue che, riproposta la domanda in separato giudizio, non è in tale sede opponibile il giudicato esterno per omessa pronunzia&#8221; (Cass. civile , sez. II, 30 maggio 2002 , n. 7917; da ultimo Cass. civile, Sez. III 11.6.2008 n.15461).</p>
<p style="text-align: justify;">(avv. Paolo Moroni)</p>
]]></content:encoded>
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		<title>LAVORO &#8211; Pensioni</title>
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		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 09:10:21 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Ecco lo schema sul nuovo sistema pensionistico diffuso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Le Nuove Pensioni (Avv. Gian Paolo Valcavi)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ecco lo schema sul nuovo sistema pensionistico diffuso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali</p>
<p><a href="http://www.bsva.it/wp-content/uploads/2011/12/LeNuovePensioni.pdf">Le Nuove Pensioni</a></p>
<p>(Avv. Gian Paolo Valcavi)</p>
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