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		<title>LAVORO: Apprendistato di 1° Livello</title>
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		<pubDate>Wed, 02 May 2012 11:20:43 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[Highlights]]></category>

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		<description><![CDATA[Dal 26 aprile 2012 l&#8217;apprendistato di 1° livello (Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale), previsto dall&#8217;articolo 3 Decreto Legislativo n. 167/2011 (Testo Unico), sarà operativo unicamente nelle Regioni e nelle Province autonome che hanno regolamentato i profili formativi, così come disciplinato dal 2° comma dell&#8217;articolo 3. Per una mappa delle Regioni in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dal 26 aprile 2012 l&#8217;apprendistato di 1° livello (Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale), previsto dall&#8217;articolo 3 Decreto Legislativo n. 167/2011 (Testo Unico), sarà operativo unicamente nelle Regioni e nelle Province autonome che hanno regolamentato i profili formativi, così come disciplinato dal 2° comma dell&#8217;articolo 3.</p>
<p>Per una mappa delle Regioni in cui è possibile utilizzare l&#8217;apprendistato di 1° Livello, si veda: <a title="Fare apprendistato" href="http://fareapprendistato.it/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=319:library&amp;catid=93:frontpagenewsarticles">http://fareapprendistato.it/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=319:library&amp;catid=93:frontpagenewsarticles</a></p>
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		<title>LAVORO &#8211; Incentivi alle assunzioni: tabella</title>
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		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 18:32:28 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[Highlights]]></category>

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		<description><![CDATA[Viene pubblicata una tabella riassuntiva dei principali incentivi utilizzabili per l&#8217;assunzione di personale. Si tratta di una tabella sintetica con cui si è cercato di semplificare al massimo la complessa normativa, stratificatasi nel corso degli anni. Buona consultazione. (Avv. Gian Paolo Valcavi) Scarica la tabella: 2012.04.16_BSVA_Tabella_incentivi_assunzioni]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viene pubblicata una tabella riassuntiva dei principali incentivi utilizzabili per l&#8217;assunzione di personale.</p>
<p>Si tratta di una tabella sintetica con cui si è cercato di semplificare al massimo la complessa normativa, stratificatasi nel corso degli anni.</p>
<p>Buona consultazione.</p>
<p>(Avv. Gian Paolo Valcavi)</p>
<p>Scarica la tabella: <a href="http://www.bsva.it/wp-content/uploads/2012/04/2012.04.16_BSVA_Tabella_incentivi_assunzioni.pdf">2012.04.16_BSVA_Tabella_incentivi_assunzioni</a></p>
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		<title>LAVORO &#8211; Buoni Lavoro acquistabili presso Uffici Postali</title>
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		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 16:16:31 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[Highlights]]></category>

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		<description><![CDATA[Con un accordo siglato il 27 febbraio 2012 tra l&#8217;INPS e Poste Italiane spa, i &#8220;voucher&#8221;, per il lavoro occasionale ed accessorio, sono acquistabili dai committenti anche presso i 14.000 uffici postali. Per ulteriori dettagli sui Buoni Lavoro si veda: http://www.inps.it/portale/default.aspx?iMenu=1&#38;iNodo=6747 (Avv. Gian Paolo Valcavi)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con un accordo siglato il 27 febbraio 2012 tra l&#8217;INPS e Poste Italiane spa, i &#8220;voucher&#8221;, per il lavoro occasionale ed accessorio, sono acquistabili dai committenti anche presso i 14.000 uffici postali.</p>
<p>Per ulteriori dettagli sui Buoni Lavoro si veda: <a href="http://www.inps.it/portale/default.aspx?iMenu=1&amp;iNodo=6747">http://www.inps.it/portale/default.aspx?iMenu=1&amp;iNodo=6747 </a></p>
<p>(Avv. Gian Paolo Valcavi)</p>
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		<title>LAVORO &#8211; Legittimo il controllo dell&#8217;email</title>
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		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 16:11:20 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[La Corte di Cassazione, con sentenza n. 2722 del 23 febbraio 2012,  ha affermato che il controllo delle email del dipendente da parte del datore di lavoro, effettuato a posteriori ed allo scopo di accertare se il lavoratore ha commesso illeciti, non è asoggettato all&#8217;art. 4 della legge n. 300/1970. Secondo la Suprema Corte il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Corte di Cassazione, con sentenza n. 2722 del 23 febbraio 2012,  ha affermato che il controllo delle email del dipendente da parte del datore di lavoro, effettuato a posteriori ed allo scopo di accertare se il lavoratore ha commesso illeciti, non è asoggettato all&#8217;art. 4 della legge n. 300/1970.<br />
Secondo la Suprema Corte il datore di lavoro si limita a porre in essere un controllo sulle proprie strutture informatiche,  che prescinde dalla pura e semplice sorveglianza sull&#8217;esecuzione del lavoro da parte degli addetti (vera finalità dell&#8217;art. 4 L. 300/1970) e volta a tutelare il patrimonio dell&#8217;impresa, nell&#8217;ambito del quale rientra anche l&#8217;immagine dell&#8217;impresa accreditata presso il pubblico. Questa forma di tutela può, quindi, essere esercitata con gli strumenti derivanti dai poteri di supremazia del datore sulla struttura aziendale.</p>
<p>(Avv. Gian Paolo Valcavi)</p>
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		<title>LAVORO &#8211; Indennità di disoccupazione ordinaria</title>
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		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 13:56:32 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[L&#8217;INPS, con la circolare n. 20 del 3 febbraio 2012, ha determinato in euro 931,28 ed euro 1.119,32 gli importi massimi mensili dell’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, per l&#8217;Anno 2012, ad Si ricorda che la pressentazione della domanda di disoccupazione ordinaria deve essere presentata entro 68 giorni dalla data del licenziamento, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;INPS, con la circolare n. 20 del 3 febbraio 2012, ha determinato in euro 931,28 ed euro 1.119,32 gli importi massimi mensili dell’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, per l&#8217;Anno 2012, ad</p>
<p>Si ricorda che la pressentazione della domanda di  disoccupazione ordinaria deve essere presentata entro 68 giorni dalla data del licenziamento, anche se a questo fa seguito il periodo di preavviso non lavorato.</p>
<p>(Avv. Gian Paolo Valcavi)</p>
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		<title>FISCO &#8211; Opponibilità delle movimentazioni del c/c</title>
		<link>http://www.bsva.it/fisco-opponibilita-delle-movimentazioni-del-cc</link>
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		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 12:18:38 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[La Sezione V della Corte di Cassazione con la sentenza n. 625 del 18 gennaio 2012 ha emanato un’importante pronuncia che legittima l’utilizzo da parte dell’Amministrazione Finanziaria dei dati relativi ai conti correnti bancari del contribuente, considerati valida prova presuntiva e non più presunzioni semplici. La Corte afferma che soltanto la dimostrazione analitica che ogni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Sezione V della Corte di Cassazione con la sentenza n. 625 del 18 gennaio 2012 ha emanato un’importante pronuncia che legittima l’utilizzo da parte dell’Amministrazione Finanziaria dei dati relativi ai conti correnti bancari del contribuente, considerati valida prova presuntiva e non più presunzioni semplici.</p>
<p>La Corte afferma che soltanto la dimostrazione analitica che ogni singolo movimento bancario sia estraneo all’attività d’impresa blocca la presunzione che tutte le operazioni registrate sul c.c. siano imponibili, restando  a carico del contribuente l’onere della prova contraria.</p>
<p>Il contribuente quindi, per evitare la tassazione, deve dimostrare  in maniera specifica ed analitica la non riferibilità dei singoli movimenti bancari ad operazioni imponibili, provando che ciascuna delle operazioni effettuate in conto corrente sia estranea a fatti rilevanti per il Fisco.</p>
<p>(Dott. Giovanni Bombaglio)</p>
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		<title>LAVORO &#8211; Art. 18 &#8211; Rinuncia alla reintegra e obbligo contributivo</title>
		<link>http://www.bsva.it/lavoro-art-18-rinuncia-alla-reintegra-e-obbligo-contributivo</link>
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		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 19:06:49 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 161 dell&#8217;11 gennaio 2012, ha chiarito che nessun obbligo contributivo grava sul datore di lavoro ove, in seguito all&#8217;ordine di reintegra pronunciato gidizialmente, il lavoratore rinunci alla reintegra. (Avv. Gian Paolo Valcavi)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 161 dell&#8217;11 gennaio 2012, ha chiarito che nessun obbligo contributivo grava sul datore di lavoro ove, in seguito all&#8217;ordine di reintegra pronunciato gidizialmente, il lavoratore rinunci alla reintegra.</p>
<p>(Avv. Gian Paolo Valcavi)</p>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>LAVORO &#8211; Art. 18 S.L. &#8211; Risarcimento del danno e trattamento pensionistico</title>
		<link>http://www.bsva.it/lavoro-art-18-s-l-risarcimento-del-danno-e-trattamento-pensionistico</link>
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		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 18:58:18 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[La Surema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1462/2012, ha nuovamente (si veda la sentenza n. 13871/2007) chiarito che il risarcimento del danno medio tempore patito dal lavoratore, in caso di licenziamento illegittimo, non può essere limitato alle retribuzioni maturate tra la data del licenziamento e quello del pensionamento, nè che le somme così [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Surema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1462/2012, ha nuovamente (si veda la sentenza n.  13871/2007) chiarito che il risarcimento del danno medio tempore patito dal lavoratore, in caso di licenziamento illegittimo, non può essere limitato alle retribuzioni maturate tra la data del licenziamento e quello del  pensionamento, nè che le somme così percepite vadano detratte, quale aliunde perceptum.</p>
<p>Il risarcimento del danno deve, infatti, “coprire” anche i periodi successivi al pensionamento, poiché il trattamento pensionistico non ha natura retributiva e non può essere sottratto dal risarcimento spettante.</p>
<p>(Avv. Gian Paolo Valcavi)</p>
]]></content:encoded>
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		<title>LAVORO &#8211; Proroghe al 31.12.2012</title>
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		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 12:44:39 +0000</pubDate>
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		<guid isPermaLink="false">http://www.bsva.it/?p=622</guid>
		<description><![CDATA[Con il decreto c.d. &#8220;Milleproroghe&#8221;, approvato il 23 dicembre 2011,  sono state prorogati a tutto il 2012 alcuni interventi in materia di ammortizzatori sociali – previsti dall’art. 19 del d.l. n. 185/2008 – che scadevano il 31 dicembre 2011. In particolare, sono prorogati: la concessione dell’indennità di disoccupazione con requisiti normali agli apprendisti sospesi o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con il decreto c.d. &#8220;Milleproroghe&#8221;, approvato il 23 dicembre 2011,  sono state prorogati a tutto il 2012 alcuni interventi in materia di ammortizzatori sociali – previsti dall’art. 19 del d.l. n. 185/2008 – che scadevano il 31 dicembre 2011.</p>
<p>In particolare, sono prorogati:</p>
<ul>
<li>la concessione dell’indennità di disoccupazione con requisiti normali agli apprendisti sospesi o licenziati;</li>
<li>la liquidazione, in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, di una somma in un’unica soluzione (c.d. <em>“prestazione una</em><em> tantum”</em>);</li>
<li>la possibilità di prestazioni di lavoro accessorio, in tutti  		i settori produttivi, compresi gli enti locali, e nel limite massimo di  		3.000 euro per anno solare, da parte dei percettori di prestazioni  		integrative del salario o di sostegno al reddito.</li>
</ul>
<p>(Avv. Gian Paolo Valcavi)</p>
]]></content:encoded>
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		<title>AMMINISTRATIVO &#8211; Giudizio di ottemperanza &#8211; condanna generica, inammissibilità</title>
		<link>http://www.bsva.it/amministrativo-giudizio-di-ottemperanza-condanna-generica-inammissibilita</link>
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		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 19:39:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gpv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

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		<description><![CDATA[Il Consiglio di Stato, sez. VI, con la sentenza 21 dicembre 2011 n. 6773, ripercorre la genesi del giudizio di ottemperanza, affermando che lo stesso è nato come necessario complemento a una tutela giudiziale dei diritti soggettivi, che il giudice ordinario da solo non era in grado di assicurare se non parzialmente, dovendosi limitare ad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il <strong>Consiglio di Stato, sez. VI, con la sentenza 21 dicembre 2011 n. 6773</strong>, ripercorre la genesi del giudizio di ottemperanza, affermando che lo stesso è nato come necessario  complemento a una tutela giudiziale dei diritti soggettivi, che il giudice  ordinario da solo non era in grado di assicurare se non parzialmente, dovendosi  limitare ad emettere sentenze dichiarative dell’illegittimità dell’atto  amministrativo, mentre ogni altra misura, ancorché necessaria  per rendere effettiva la restaurazione della situazione soggettiva <em>qua  ante</em>, era rimessa alla concreta disponibilità di quella stessa  amministrazione autrice dell’atto che aveva ingenerato la contesa.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato auspica <em>&#8220;che, per  ricondurre a razionalità il sistema ed evitare che di una stessa vicenda  contenziosa siano chiamati ad occuparsi giudici appartenenti a diversi plessi  giurisdizionali (nella specie, il giudice ordinario in sede cognitoria e il  giudice amministrativo in sede di giudizio di ottemperanza), in una prospettiva  <em>de iure condendo</em> sia auspicabile l’attribuzione allo stesso giudice  ordinario di uno strumento assimilabile al giudizio di ottemperanza (rilevatosi  come strumento di particolare efficacia, malleabile in relazione alle concrete  esigenze di tutela del creditore nei confronti della pubblica amministrazione),  atto a vincere l’inerzia della pubblica amministrazione nell’attuazione del  giudicato ordinario, qualora sia necessario porre in essere – in via  complementare, aggiunta e/o alternativa al procedimento espropriativo del codice  di procedura civile, a scelta del creditore – operazioni materiali e/o atti  giuridici (quali attività di liquidazione ed emissioni di ordinativi di  pagamento), oppure, con riferimento a singole specifiche fattispecie dedotte in  giudizio, sin’anche attività provvedimentali&#8221;</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;auspicio del Consiglio di Stato pare in un&#8217;ottica più deflattiva che di effettiva necessità giurisdizionale, posto che lo strumento esiste e la duplicazione dello stesso non sembra avere particolare utilità.</p>
<p style="text-align: justify;">La sentenza, oltre a offrire il pensiero del Giudice Amministrativo sull&#8217;evoluzione che dovrebbe avere il giudizio di ottemperanza, afferma che secondo consolidato orientamento  della Corte di Cassazione in materia giuslavoristica e previdenziale, la  sentenza di condanna generica (ovvero quella con la quale il giudice abbia dichiarato il diritto di un soggetto a ottenere spettanze retributive, pensionistiche o risarcitorie e abbia  condannato il terzo al pagamento dei relativi  arretrati &#8220;<em>nei modi e nella misura di legge</em>&#8221; oppure &#8220;<em>con la decorrenza  di legge</em>&#8220;, senza precisare in termini monetari l’ammontare del credito  complessivo già scaduto o quello dei singoli ratei già maturati) non costituisce valido titolo esecutivo (per difetto del  requisito di liquidità del diritto portato dal titolo esecutivo <em>ex</em> art.  474 c.p.c.), qualora la misura della prestazione spettante all’interessato, non sia suscettibile di quantificazione mediante semplici operazioni aritmetiche  eseguibili sulla base di elementi di fatto contenuti nella medesima sentenza, ma debba essere effettuata per mezzo di ulteriori accertamenti giudiziali previa  acquisizione dei dati istruttori necessari.</p>
<p style="text-align: justify;">In tale ipotesi il creditore non potrà agire <em>in executivis</em>, ma dovrà <em>&#8220;richiedere la liquidazione  in un distinto successivo giudizio dinnanzi al giudice munito di giurisdizione  (v. in tal senso, <em>ex plurimis</em>, Cass. Sez. Lav. 29 ottobre 2003, n. 16259;  Cass. Sez. Lav. 23 aprile 2009, n. 9693; Cass. Sez. Lav. 11 giugno 1999, n.  5784)&#8221;</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Da tale premessa il Consiglio di Stato trae la conclusione che in caso di condanna generica, il giudizio di ottemperanza, laddove vi sia la necessità di <em>&#8220;accertamenti in diritto o in fatto implicanti il rinnovato esercizio di poteri  cognitori, onde determinare i criteri di quantificazione delle residue spettanze  retributive reclamate dagli istanti, la relativa deduzione è inammissibile nella  presente sede, dovendo le parti adire il giudice della cognizione, munito di  giurisdizione&#8221;</em>.</p>
]]></content:encoded>
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