Home Lo Studio I Soci Settori di Attività Testi Dove Siamo Contatti  


Deontologia

 

Quanto pubblicato su questo sito non rappresenta una forma di pubblicità palese od occulta dello studio e dei professionisti che lo compongono, vietata dal Codice Deontologico Forense, ma puramente informativo ed estrinsecazione di attività professionale. Esso intende favorire, viceversa, nuovi contatti fra gli operatori del diritto, facilitando in maniera indiretta anche il pubblico degli utenti. Pertanto, l’attività svolta dai professionisti resta strettamente legata alle disposizioni legislative vigenti in materia

 
Decreto Legge 4 luglio 2006 n. 223  

testo in vigore dal: 4-7-2006

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di rafforzare la libera scelta dei consumatori e di rendere piu’ concorrenziali gli assetti di mercato, favorendo anche il rilancio dell’economia e dell’occupazione;
Ritenuta altresi’ la straordinaria necessita’ ed urgenza di adottare interventi intesi a razionalizzare e contenere i livelli di spesa pubblica, nonche’ in tema di entrate e di contrasto all’evasione ed elusione fiscale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 2006;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico;

E m a n a

il seguente decreto-legge:
OMISSIS

Art. 2.
Disposizioni urgenti per la tutela della con   ... (prosegui)

Parere del Consiglio dell’Ordine Avvocati di Milano del 25 maggio 2000 e 2 ottobre 2000  

l C d O rileva che i quesiti posti a proposito di “internet” sempre più frequentemente negli ultimi mesi, si riferiscono a due ipotesi da tenere
distinte:
1) apertura di un “sito internet” da parte di colleghi;
2) offerta di consulenza c.d. “on line”.
Quanto al primo punto, il Consiglio si è già espresso con il parere approvato nella seduta del 20 febbraio 1997, che viene riconfermato.

In relazione a quanto si è potuto osservare su internet in questi ultimi anni, il Consiglio ritiene per altro opportuno di ribadire alcuni punti, che
sembrano non essere stati tenuti nella dovuta considerazione da parte dei colleghi, ed in particolare:
A) non può essere consentita l’indicazione nominativa dei clienti,
neppure nel caso esista il loro consenso;
B) quanto alle “specializzazioni”, si ricorda che non può il collega autoattribuirsi qualificazioni positive, che non derivino da titoli d   ... (prosegui)

Parere del Consiglio dell’Ordine Avvocati di Milano del 22 maggio 2003  
In base a quanto stabilito all’art. 17 del Cod. Deontologico è consentito all’avvocato dare informazioni sulla propria attività professionale su siti web e reti telematiche purchè propri dell’avvocato previa segnalazione al Consiglio dell’Ordine. E’ vietata l’utilizzazione di internet per offerta di servizi e consulenza su siti di terzi.  
Parere del Consiglio dell’Ordine Avvocati di Milano del 20 marzo 2003  
Come risulta dall’art. 17 del “nuovo” Codice Deontologico non è lecito ai Colleghi consentire l’indicazione del loro nominativo in “siti web” gestiti da terzi.  
Parere del Consiglio dell’Ordine Avvocati di Milano del 27 febbraio 2003  
Come risulta dall’art. 17 del “nuovo” Codice Deontologico, non è lecito ai Colleghi consentire l’indicazione del loro nominativo in “siti web” gestiti da terzi (siano essi clienti, imprenditori, associazioni di categoria od altri).  
Parere del Consiglio dell’Ordine Avvocati di Milano del 3 febbraio 1997  

Il C.d.O. ritiene che sia consentito ai Colleghi l’inserimento su "Internet" così come sul Martin Dale o su analoghe opere, del nome del proprio Studio (con l’indicazione degli eventuali membri dello stesso, degli studi seguiti, delle eventuali cariche universitarie, delle pubblicazioni effettuate, e delle collaborazioni a riviste specializzate). I Colleghi, peraltro, dovranno astenersi dall’elencare (anche in presenza di loro eventuale accordo preventivo) i nomi dei propri clienti; quanto alla indicazione di eventuali competenze specifiche, i Colleghi dovranno limitarsi ad indicare i rami di operatività professionale, con riferimento alle principali branche del diritto, quali consacrate dalla prassi e dalle discipline universitarie, astenendosi da ogni elencazione diffusa, che avrebbe una funzione reclamizzante, come tale non compatibile col decoro e con la dignità proprie della nostra professione; non è assolutamente consentito promettere consultazioni o pareri gratu   ... (prosegui)


Brochure BSVA Site Map Disclaimer Deontologia

Studio Legale B.S.V.A. Varese - Milano
Restrizioni uso sito Web
Tutto il materiale è ©2005 Studio Legale B.S.V.A. Varese - Milano