BSVA – Studio Legale Associato

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25 Settembre 2019
E-commerce

Con il termine Drop shipping si fa riferimento ad una formula di vendita grazie alla quale l’impresa che svolge l’attività di e-commerce (“drop shipper” ossia il soggetto cedente) vende i prodotti senza averli fisicamente in magazzino, ossia, potremmo dire, prima ancora di aver acquistato i medesimi beni.

In altri termini, l’impresa drop shipper, conclusa la vendita, inoltra al fornitore convenzionato l’ordine di acquisto, il quale provvede a:

  1. spedire i prodotti al cliente finale
  2. emettere fattura nei confronti del drop shipper.

Sotto il profilo Iva, l’operazione di drop shipping può essere assimilata ad una triangolazione, in cui le procedure da adottare dipendono, principalmente, dal Paese di stabilimento (di localizzazione) della società di e-commerce e dal Paese di invio dei beni.

Per approfondire è disponibile l’intero articolo al seguente link

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