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12 Marzo 2020
Certificazioni

Su Diritto24 l’Avv. Rita Pironti tratta il tema dell’autocertificazione per gli spostamenti – resa necessaria in forza degli ultimi decreti emessi dal governo al fine di limitare i contagi – e le possibili conseguenze penali di un’attestazione non veritiera. 

Con i decreti addottati in data 8 e 9 marzo la Presidenza del Consiglio dei Ministri, a fronte del rischio collasso del sistema sanitario italiano, ha esteso a tutto il territorio nazionale il divieto di spostamento se non per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o per motivi di salute.
A partire da 10 marzo e sino al prossimo 3 aprile, per muoversi sul territorio dello Stato occorre una autocertificazione in cui bisognerà dichiarare che ci si sposta per uno dei motivi consentiti.

L’autodichiarazione potrà essere resa attraverso la compilazione di moduli forniti, seduta stante, dalle forze di polizia oppure scaricati e stampati dal sito del Ministero dell’Interno.

Avvocato Rita Pironti

Su Diritto24 l’Avv. Rita Pironti tratta il tema dell’autocertificazione per gli spostamenti

I controlli avverranno lungo le linee di comunicazione e le grandi infrastrutture del sistema dei trasporti. Ad esempio, la Polizia Stradale acquisirà l’autocertificazione durante i controlli sulla rete autostradale e la viabilità principale. Sulla viabilità ordinaria sono competenti i Carabinieri e gli agenti della Polizia Municipale. In treno le autocertificazioni saranno acquisite dalla Polfer.

E’ estremamente importante che i moduli predisposti dal Ministero dell’Interno per l’autocertificazione siano compilati «secondo verità».

La veridicità dell’autodichiarazione potrà essere verificata con successivi controlli e, in caso di riscontri negativi, le conseguenze sotto il profilo penale saranno severissime.

La dichiarazione richiesta per gli spostamenti, infatti, viene resa ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 45/2000. In forza dell’obbligo di dichiarare il vero posto dalla norma, chi rende dichiarazioni mendaci commette un reato.

Ora va detto che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di dichiarazioni mendaci (cfr. tra le altre Cass. Pen. Sez. V, Sent., 11/01/2019, n. 4054), nel caso in cui la falsa attestazione del dichiarante abbia ad oggetto “fatti” dei quali l’atto è destinato a provare la verità, il reato che si configura è quello di «Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico».
Il reato è previsto dall’art. 483 del codice penale che punisce con la reclusione fino a due anni: “chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità”.

Nel caso in cui, invece, la falsa attestazione riguardi le “qualità personali” del dichiarante, si ritiene solitamente che ricorra il più grave reato di «Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri» previsto dall’art. 495 del codice penale. La norma citata punisce con la reclusione da uno a sei anni: “Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l’identità, lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona”.

Alla luce del citato orientamento giurisprudenziale, è possibile ritenere che gli autori delle accertate dichiarazioni mendaci sui motivi (fatti) addotti per superare il divieto di spostamento sul territorio, potranno essere puniti con la pena prevista dall’art. 483 del codice penale (i.e. la reclusione fino a due anni).

Si segnala, tuttavia, che in una recente pronuncia la Suprema Corte (cfr. Cass. pen. Sez. V Sent., 05/03/2019, n. 19695) ha affermato che nella nozione di qualità personali, cui fa riferimento il primo comma dell’art. 495 del codice penale, rientrano sia le qualità primarie, concernenti l’identità e lo stato civile delle persone, sia le altre qualità che pure contribuiscono ad identificare le persone, quali, ad esempio, la professione, l’ufficio pubblico ricoperto e simili.

Ne deriva che, nell’ipotesi in cui taluno violi il divieto di spostamento assumendo falsamente di essere costretto a muoversi sul territorio per esigenze lavorative connesse ad una professione (di fatto) non esercitata, questi potrebbe essere punito con la pena prevista per il più grave reato di cui all’art. 495 del codice penale, peraltro, richiamato dallo stesso modulo per l’autocertificazione predisposto dal Ministero dell’Interno.

Alla contestazione del reato di falsa dichiarazione, poi, si unirà quella per l’inosservanza del provvedimento dell’autorità reato per il quale l’art. 650 del codice prevede la pena dell’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino 206 euro.

Come se non bastasse, la direttiva 8 marzo 2020 ai Prefetti adottata dal Ministero dell’Interno fa un esplicito rimando alla possibilità di contestare ai trasgressori del divieto di spostamento in assenza di comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o per motivi di salute, il reato previsto e punito dall’art. 452 del codice penale «delitti colposi contro la salute pubblica».

La norma, in particolare prevede la pena della reclusione da uno a cinque anni per coloro che, per negligenza, imprudenza o imperizia, mettono in pericolo la salute pubblica provocando una epidemia, ovvero – come chiarito dalla giurisprudenza – la diffusione di germi patogeni, con conseguente incontrollabilità dell’eventuale patologia in un dato territorio e su un numero indeterminabile di soggetti.

Nei casi più gravi, ovvero quelli in cui dalla condotta derivi la morte di più persone, la pena prevista è quella della reclusione da tre ai dodici anni.
Il quadro normativo risulta quindi particolarmente severo: ulteriore motivo per restare a casa e evitare spostamenti inutili.