BSVA – Studio Legale Associato

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28 Ottobre 2018
Decreto Legge

Con il decreto legge n. 119 del 23.10.2018 in vigore dal 24.10.2018, il Governo ha varato una serie di norme dirette alle definizione agevolata di contestazioni certe e/o potenziali con Fisco e, in alcuni casi, con altri Enti pubblici. 

Rottamazione ter – il Governo ha statuito la possibilità di estinguere i debiti affidati all’Agente di Riscossione dal 2000 al 31 dicembre 2017 ed emessi da Agenzia delle Entrate, Inps, Inail ed altri Enti, senza versare sanzioni e interessi di mora. Per aderire occorre presentare apposita dichiarazione entro il 30 aprile 2019, la sua presentazione produce la sospensione delle procedure esecutive, inoltre non potranno essere iscritti nuovi fermi amministrativi o ipoteche. 
Entro il 30 giugno 2019 l’Agente di Riscossione comunicherà al contribuente che ha aderito gli importi dovuti, nonché l’importo delle singole rate. Il pagamento, infatti, può avvenire in un’unica soluzione o in un massimo di 10 rate semestrali con scadenze al 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno. A decorrere dal 1° agosto 2019 sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso del 2% annuo. In caso di mancato o insufficiente versamento di una delle rate la rottamazione non produrrà alcun effetto e l’importo residuo non potrà essere dilazionato ai sensi dell’art. 19 D.P.R. n. 302/1973. 

Sabina Rampinini
Sabina Rampinini

Definizione agevolata delle controversie – È possibile chiudere le liti fiscali aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l’Agenzia delle Entrate versando l’importo relativo al valore della lite senza sanzioni ed interessi. In presenza di una sentenza di primo grado favorevole al contribuente, la chiusura avverrà versando il 50 per cento del valore della lite ovvero versando un quinto in caso di sentenza favorevole in grado di appello.
Le controversie relative a sanzioni non collegate al tributo potranno essere definite versando il 40 per cento del valore della controversia, qualora vi fosse già una sentenza favorevole al contribuente pagando solo il 15 per cento. La domanda di definizione deve essere presentata entro il 31 maggio 2019 e riguarda i giudizi non ancora definitivi i cui ricorsi siano stati notificati a controparte entro la data di entrata in vigore della norma.
Le controversie non sono sospese salvo apposita richiesta di parte, sono tuttavia sospesi automaticamente i termini di impugnazione che scadono dalla data di entrata in vigore del decreto e sino al 31 luglio 2019. Le somme dovute possono essere versate in un’unica soluzione ovvero in un massimo di 20 rate trimestrali ai sensi dell’art. 8 D.Lgs n. 218/1997 a partire dal 31 maggio 2019. 

Definizione agevolata degli avvisi di accertamento – Se alla data di entrata in vigore del decreto pendono i termini per la proposizione dei ricorsi avverso gli avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione, gli stessi potranno essere definiti con il versamento delle imposte senza sanzioni, interessi ed eventuali accessori entro 30 giorni da predetta data o nel più ampio termine residuale ai sensi dell’art. 15, comma 1, D. Lsg . 218/1997. Il pagamento può avvenire in un’unica soluzione o in un massimo di 20 rate trimestrali ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs n. 218/1997.

Decreto Legge n. 119 del 23.10.2018 entrato in vigore il 24.10.2018 – Rottamazione-ter, definizione agevolata delle controversie, degli avvisi di accertamento, dei PVC e dichiarazione integrativa speciale

Definizione agevolata dei PVC – Il contribuente può definire le contestazioni di cui ai PVC consegnati alla data di entrata in vigore della norma presentando apposita dichiarazione di regolarizzazione entro il 31 maggio 2019 versando le relative imposte senza sanzioni. Sono definibili i verbali non seguiti dalla notifica dell’avviso di accertamento.
Il pagamento delle imposte autoliquidate può avvenire in un’unica soluzione o in un massimo di 20 rate trimestrali ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs n. 218/1997.

Dichiarazione integrativa speciale – I contribuenti che non hanno subito accertamenti, ispezioni o verifiche entro la data di entrata in vigore del decreto e non abbiamo omesso di presentare le dichiarazioni fiscali negli anni da 2013 al 2016 possono correggere errori od omissioni relative ai periodi di imposta ancora aperti inviando entro il 31 maggio 2019 dichiarazione integrativa degli imponibili. L’integrazione degli imponibili è ammessa nel limite di 100.000 euro annuo e, comunque, non oltre il 30 per cento di quanto già dichiarato. Se nella dichiarazione originaria era dichiarato un imponibile inferiore 100.000 Euro è comunque ammessa l’integrazione sino a 30.000. La dichiarazione integrativa varrà ai fini delle imposte dirette, Irap, delle ritenute, dei contributi previdenziali ed IVA. Sul maggior imponibile integrato sarà versata un’imposta sostitutiva pari al 20 per cento ai fini imposte dirette, Irap, dei contributi previdenziali; un’imposta sostitutiva con aliquota del 20% sulle maggiori ritenute; ed ai fini IVA un’aliquota media risultante dal rapporto dal rapporto tra operazioni imponibili e volume di affari dichiarato tenendo conto delle operazioni non soggette ad imposta. Tali imposte saranno versate in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2019 o in dieci rate semestrali in tal caso la prima rata scadrà il 30 settembre 2019. In caso di omesso versamento delle rate, la dichiarazione speciale diviene titolo per la riscossione e sarà applicata la sanzione del 30 per cento sugli importi residuali non versati. Sugli elementi oggetto di integrazioni, i termini di accertamento decorrono dalla data di presentazione della dichiarazione integrativa.

Altri provvedimenti – Stralcio delle cartelle di pagamento di valore complessivo inferiore ai 1.000 Euro se afferenti ruoli affidati dal 2000 al 2010 entro il 31 dicembre 2018. Inoltre è stata prevista la rottamazione dei ruoli affidati all’Agente di Riscossione dal 2000 al 31 dicembre 2017 riguardante dazi ed iva all’importazione tramite il versamento dei tributi e, limitatamente all’IVA all’importazione, anche degli interessi di mora.

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