BSVA – Studio Legale Associato

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9 Marzo 2020
Fiscale

Con Decreto del 24.02.2020 il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha adottato misure urgenti dirette a contenere gli effetti negativi del Covid – 19 sul tessuto socio – economico nei Comuni più colpiti dal virus. Il Ministro ha sospeso i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate, scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020.

La sospensione opera nei confronti delle persone fisiche e persone giuridiche residenti, con sede legale o operativa nel Comuni della “zona rossa” (Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo’).

Non solo, in base allo stesso decreto i sostituti d’imposta aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni della “zona rossa” non operano le ritenute alla fonte per lo stesso periodo di sospensione. La sospensione si applica alle ritenute di cui agli articoli 23, 24 e 29 del D.p.r. 600/1973.

Ai sensi dell’art. 3 del D.L. n. 9 del 2 marzo 2020 la sospensione dei termini per adempimenti e pagamenti, già prevista dal D.M. del 24.02.2020, è estesa anche ai contribuenti che risiedono al di fuori della “zona rossa”, ma si avvalgono di intermediari (vedi CAF, consulenti e professionisti) residenti nei predetti Comuni.

Gli adempimenti e i versamenti oggetto di predette sospensioni dovranno in ogni caso essere effettuati in unica soluzione entro il 30.04.2020.

L’intero articolo pubblicato su Diritto24 è disponibile al seguente link

Avv. Sabina Rampinini

Provvedimenti fiscali adottati a sostegno del sistema economico italiano per contrastare gli effetti del Coronavirus.

Commento a cura dell’Avv. Sabina Rampinini

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