BSVA – Studio Legale Associato

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10 Aprile 2020
Famiglia

L’isolamento imposto dall’emergenza sanitaria, la condivisione prolungata di spazi non sempre ampi e confortevoli e le preoccupazioni connesse all’instabilità economica possono contribuire a esasperare le dinamiche violente nei rapporti di convivenza familiari di cui, spesso, sono vittime donne e minori.

L’impegno delle istituzioni per contrastare il fenomeno è stato rafforzato. I centri antiviolenza e le case rifugio per le vittime di violenza domestica sono tutti operativi e sono state poste in essere dallo Stato numerose iniziative per cercare di aiutare, anche in questo difficile momento, quanti subiscono abusi.

Avvocato Rita Pironti
Avvocato Rita Pironti

L’invito, pertanto, è quello di trovare il coraggio di denunciare e non lasciare che, in questo periodo, le mascherine servano anche a nascondere i lividi.

Tra le iniziative, di grande interesse è l’applicazione YouPol che consente di interagire con la Polizia di Stato trasmettendo a questa, in tempo reale, messaggi e immagini, anche in forma anonima. L’applicazione, già usata per contrastare altri fenomeni criminali, è stata aggiornata in modo da consentire agli utenti di segnalare eventuali reati di violenza domestica.

Resta, inoltre, attivo (24 ore su 24) il c.d. “Telefono Rosa”, ossia il numero telefonico gratuito 1522, cui le vittime di violenza possono rivolgersi per chiedere aiuto e sostegno.

Ciononostante le chiamate ai centri antiviolenza si sono drasticamente ridotte e alcune Procure del Paese hanno fatto sapere che dall’inizio dell’emergenza sanitaria vi è stata una sensibile diminuzione delle denunce per maltrattamenti.

Il motivo sotteso al dato registrato, purtroppo, non è difficile da comprendere: non è facile chiamare un numero verde per chiedere aiuto quando il tuo carnefice è nella stanza di fianco. Ancora più difficile, in questo periodo di emergenza sanitaria, è decidere di recarsi in ospedale per farsi medicare.

E neppure si può sottovalutare il (verosimile) timore delle vittime di violenza domestica di essere costrette, una volta denunciati i loro carnefici, a lasciare la propria abitazione per entrare in una struttura di accoglienza, in un momento in cui gli organi di informazione continuamente ci dicono che “restare a casa” è l’unica nostra arma contro il rischio contagio.

In tale situazione è bene sapere che, il nostro ordinamento giuridico, prevede misure atte proprio a scongiurare il rischio che, in conseguenza di una denuncia per violenza domestica, siano le vittime a dover lasciare la propria abitazione, anziché il carnefice.

La violenza domestica in ambito giuridico penale

Al riguardo va premesso che, in ambito giuridico penale, le violenze fisiche e psicologiche con cui si esprime la violenza domestica vengono, di fatto, ricondotte a diverse forme di reato espressamente codificate dal legislatore.

Tra queste rientrano, ad esempio:
la violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.);
l’abuso dei mezzi di correzione o di disciplina (art. 571 c.p.);
i maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.);
le lesioni personali (art. 582 c.p.);
la riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù c.p. (art. 600 c.p.);
la prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
la pornografia minorile (art. 600 ter c.p.);
detenzione di materiale pornografico (600 quater c.p.);
la tratta di persone (art. 601 c.p.);
acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
la violenza sessuale (art. 609-bis e 609 ter c.p.);
gli atti sessuali con minorenne (art. 609 quater);
la corruzione di minorenne (art. 609 quinquies);
la violenza sessuale di gruppo (art. 609 octies c.p.);
la minaccia aggravata (art. 612 secondo comma) e gli atti persecutori (stalking) (art. 612 bis c.p.).

Si tratta di reati puniti con sanzioni severissime, per i quali è quasi sempre consentito (in taluni casi è addirittura obbligatorio) l’arresto in flagranza e che, in ipotesi di condanna, possono comportare l’applicazione di importanti sanzioni interdittive, fino alla perdita della responsabilità genitoriale.

La misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare

Per assicurare alle vittime di questi reati una tutela tempestiva ed efficace nelle more del procedimento penale, il legislatore ha introdotto nel codice di procedura penale diverse misure cautelari tra cui merita di essere segnalata qui la misura dell’allontanamento dalla casa familiare di cui all’art. 282 bis c.p.p.

La misura – che quando si procede in relazione a taluno dei reati sopra richiamati commessi in danno di un prossimo congiunto o di un familiare può essere disposta al di sotto dei limiti edittali stabiliti dall’art. 280 c.p.p. (cfr. art. 282 bis comma 6 c.p.p.) – consiste nella prescrizione a chi è indagato o imputato per tali fatti di “lasciare immediatamente la casa familiare” o di “non farvi rientro” o di “non accedervi” senza l’autorizzazione del giudice.

In caso di particolari esigenze di cautela, il giudice può estendere la portata della misura vietando l’avvicinamento dell’indagato/imputato a determinati luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, quali il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tale ultimo caso il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

Inoltre, su richiesta del pubblico ministero, il giudice può ingiungere il pagamento periodico di un assegno (di cui determina la misura, la modalità e i termini del versamento) a favore delle persone conviventi che, per effetto della misura cautelare disposta, rimangano prive di mezzi adeguati. Il giudice, se necessario, può anche ordinare che l’assegno sia versato direttamente al beneficiario da parte del datore di lavoro dell’obbligato, detraendolo dalla retribuzione a lui spettante.

Il controllo del rispetto della misura, può avvenire mediante l’uso di dispositivi elettronici o altri strumenti tecnici di cui all’art. 275 bis c.p.p. quali, ad esempio, il braccialetto elettronico.

La misura dell’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare

Nei casi più gravi, al fine di dare immediata protezione alle vittime di violenza domestica, ancora prima dell’intervento del giudice, l’art. 384 bis c.p.p., prevede la possibilità, che la misura dell’allontanamento dalla casa familiare possa essere adottata, in via d’urgenza, anche dalla polizia giudiziaria, previa autorizzazione del pubblico ministero (autorizzazione che potrà essere data in forma scritta, oppure orale, o per via telematica).

In base alla norma citata, in particolare, legittimano l’applicazione della misura, in via d’urgenza: (i) lo stato in flagranza in relazione ad uno dei reati sopra richiamati commessi in ambito familiare (ovvero il soggetto è colto nell’atto di commettere il reato o è inseguito subito dopo, oppure è sorpreso con cose o tracce del reato commesso immediatamente prima), e (ii) la sussistenza di fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l’integrità fisica o psichica della persona offesa.

Le conseguenze previste per chi non rispetta la misura

A fronte della violazione delle prescrizioni imposte con la misura dell’allontanamento dalla casa familiare, il giudice che l’ha disposta, ai sensi dell’art. 276 c.p.p., potrà sostituirla con una misura più grave: ad esempio, con la misura della custodia cautelare in carcere. Inoltre, chi non rispetta la misura in esame applicata nelle more di un procedimento penale commette un nuovo e diverso reato.

La Legge n. 69 del 19 luglio 2019 (cd. Codice Rosso), infatti, ha introdotto nel codice penale una nuova figura di reato all’art. 387 bis la «Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa».

In base a tale norma, chi viola la misura dell’allontanamento dalla casa familiare verrà punito, per ciò solo, con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.

In conclusione: le misure per proteggere le vittime di violenza domestica esistono e sono efficaci.

L’invito, pertanto, è quello di trovare il coraggio di denunciare e non lasciare che, in questo periodo, le mascherine servano anche a nascondere i lividi.